Art. 13
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[1](Art. 17 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitu' tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque; e la indennita' dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verra' determinata ai termini degli articoli 603 e 604 del codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessita' delle servitu' da stabilirsi saranno decise dai tribunali.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva