Art. 16
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[2]Le Provincie, i Comuni, che da soli o associati ad altri Comuni o a privati proprietari o affittuari, o a Societa' di condotte di acqua, o a Consorzi d'irrigazione, o per conto di costituendi Consorzi irrigui, completino o sviluppino opere a scopo d'irrigazione, o a scopo promiscuo di provvista di acque potabili, di acque per abbeveraggio di bestiame, di acque per rendere irrigui terreni asciutti e di produzione di forza motrice, sono parificati ai Consorzi irrigui e godono dei privilegi e favori a questi concessi dalla presente legge, per conto e nell'interesse dei Consorzi di cui essi promoveranno la costituzione volontaria o obbligatoria.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva