Art. 2
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[1](Art. 2, legge 5 gennaio 1922, n. 54).
[2]Per l'applicazione della presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a portare a cinque milioni il fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura a decorrere dall'esercizio finanziario 1921-922.
[3]Le somme stanziate nei singoli esercizi per tutti i fini predetti che non venissero impegnate per pagamenti di contributi ordinari o di premi o sussidi straordinari o di spese di redazione di progetti, saranno conservate, trasportate ed erogate negli esercizi successivi.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva