Art. 22
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[1](Art. 5 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]Il concorso dello Stato per le opere di derivazione ed elevazione d'acqua a scopo di irrigazione comprese fra un litro al minuto secondo e un modulo avra' la durata di 30 anni e verra' corrisposto nella misura di L. 3 d'interesse annuo per ogni 100 litri di capitale speso per eseguire le opere di presa, eduzione e condotta delle acque, compresi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo decennio, e L. 2 per i due decenni successivi.
[3]Il concorso dello Stato spetta a qualsiasi Ente o privato che esegue le opere atte all'irrigazione ancorche' non sia proprietario dei terreni irrigati.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva