Art. 22

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[1](Art. 5 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

[2]Il concorso dello Stato per le opere di derivazione ed elevazione d'acqua a scopo di irrigazione comprese fra un litro al minuto secondo e un modulo avra' la durata di 30 anni e verra' corrisposto nella misura di L. 3 d'interesse annuo per ogni 100 litri di capitale speso per eseguire le opere di presa, eduzione e condotta delle acque, compresi i serbatoi, i canali e gli apparecchi elevatori, per il primo decennio, e L. 2 per i due decenni successivi.

[3]Il concorso dello Stato spetta a qualsiasi Ente o privato che esegue le opere atte all'irrigazione ancorche' non sia proprietario dei terreni irrigati. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154

1

Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".

Testo vigente dal 28 luglio 1926 al 4 dicembre 1926 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art22 · fonte su Normattiva