Art. 24
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[1](Art. 7 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]Nel caso di impianti elettrici, il concorso e' commisurato nell'intero costo di essi quando siano destinati esclusivamente all'irrigazione.
[3]Quando invece gli impianti suddetti servono anche ad altri scopi oltre che a quelli dell'irrigazione, il concorso dello Stato e' limitato alla sola quantita' di energia motrice effettivamente impiegata per l'irrigazione ed e' stabilito, a giudizio insindacabile del Ministero di agricoltura nella misura fra un minimo di L. 500 e un massimo di L. 800, per ogni cavallo elettrico.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 4 dicembre 1926 · versione 0 su Normattiva