Art. 24
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[1](Art. 7 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]Nel caso di impianti elettrici, il concorso e' commisurato nell'intero costo di essi quando siano destinati esclusivamente all'irrigazione.
[3]Quando invece gli impianti suddetti servono anche ad altri scopi oltre che a quelli dell'irrigazione, il concorso dello Stato e' limitato alla sola quantita' di energia motrice effettivamente impiegata per l'irrigazione ed e' stabilito, a giudizio insindacabile del Ministero di agricoltura nella misura fra un minimo di L. 500 e un massimo di L. 800, per ogni cavallo elettrico. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907
2Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale.
Testo vigente dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933 · versione 3 su Normattiva