Art. 25
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[1](Art. 9 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]Ai privati che intraprenderanno a scopo irriguo le opere previste nell'art. 22 del presente testo unico il Ministero di agricoltura e' autorizzato a concedere, entro il limite rappresentato dal valore delle quote di concorso governativo di cui all'articolo stesso, scontate al 4% e con vincolo delle medesime mutui ammortizzabili in 30 anni all'interesse del 4% all'anno.
[3]Le somme occorrenti per tali mutui saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del 4% al Ministero d'agricoltura, che prelevera' poi dallo speciale stanziamento nel suo bilancio passivo autorizzato dall'art. 2 del presente T. U. la somma necessaria per pagare annualmente la Cassa depositi e prestiti gli interessi e la quota di ammortamento delle somme anticipate.
[4]Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura e nel bilancio d'entrata si dovranno inscrivere i capitoli relativi all'amministrazione del capitale dei mutui sopradetti.
[5]Anche questa forma di concorso dello Stato a qualsiasi Ente o privato che esegua le opere atte all'irrigazione ancorche' non sia proprietario di terreni irrigati.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154
1Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907
2Il Regio Decreto 13 agosto 1926, n. 1907 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733". Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che il presente decreto ha effetto soltanto nell'Italia settentrionale e centrale.
Testo vigente dal 4 dicembre 1926 al 19 aprile 1933 · versione 3 su Normattiva