Art. 25
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[1](Art. 9 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]Ai privati che intraprenderanno a scopo irriguo le opere previste nell'art. 22 del presente testo unico il Ministero di agricoltura e' autorizzato a concedere, entro il limite rappresentato dal valore delle quote di concorso governativo di cui all'articolo stesso, scontate al 4% e con vincolo delle medesime mutui ammortizzabili in 30 anni all'interesse del 4% all'anno.
[3]Le somme occorrenti per tali mutui saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del 4% al Ministero d'agricoltura, che prelevera' poi dallo speciale stanziamento nel suo bilancio passivo autorizzato dall'art. 2 del presente T. U. la somma necessaria per pagare annualmente la Cassa depositi e prestiti gli interessi e la quota di ammortamento delle somme anticipate.
[4]Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura e nel bilancio d'entrata si dovranno inscrivere i capitoli relativi all'amministrazione del capitale dei mutui sopradetti.
[5]Anche questa forma di concorso dello Stato a qualsiasi Ente o privato che esegua le opere atte all'irrigazione ancorche' non sia proprietario di terreni irrigati.
[6]Nella concessione di tale concorso dello Stato o di quello previsto nell'art. 22 del presente T. U. il Ministero per l'agricoltura ha facolta' di imporre al concessionario le condizioni che ritiene opportune per garantire e favorire l'irrigazione.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva