Art. 28
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[1](Articoli 7 e 8 legge 5 gennaio 1922, n. 54).
[2]Il contributo dello Stato a favore di Enti ammessi al mutuo, potra' essere corrisposto nella misura di L. 4 d'interesse annuo per ogni 100 lire di capitale mutuato, per un solo decennio.
[3]In tal caso, il Ministero di agricoltura paghera', alla fine di ogni anno, alla Cassa depositi e prestiti per conto della Provincia, del Comune e del Consorzio che costruisce l'opera d'irrigazione per un periodo non superiore a cinque anni, una somma corrispondente alla rata di ammortamento del capitale mutuato, fino a raggiungere l'ammontare complessivo delle 10 rate del concorso statale, scontato al 4 per cento.
[4]In ogni caso il pagamento alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero di agricoltura, delle rate di ammortamento del capitale mutuato non potra' protrarsi oltre l'anno successivo a quello nel quale entra in esercizio l'opera d'irrigazione, fermo restando pero' sempre come limite insuperabile il quinquennio di cui sopra.
[5]All'atto dell'approvazione del progetto d'arte delle opere da costruirsi, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, nella cui circoscrizione si debbono svolgere i lavori, stabilira' il periodo massimo nel quale le opere dovranno essere compiute. In caso di sospensione dei lavori, e' fatto obbligo all'Ente costruttore ed a tutto suo rischio, di darne avviso in forma legale all'ufficio del Genio civile competente, il quale riferira' al Ministero di agricoltura per i provvedimenti di sua competenza.
[6]Ove le localita' nelle quali vengono a trovarsi le opere di irrigazione appartengano alla circoscrizione di piu' uffici del Genio civile sara' competente quell'Ufficio nella circoscrizione del quale i lavori avranno maggiore importanza.
[7]Qualora le rate di ammortamento come sopra pagate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti, per conto di Provincie, Comuni e Consorzi irrigui, non raggiungano l'ammontare complessivo della somma risultante dalle dieci quote di concorso, scontate al 4%, la rimanenza sara' versata successivamente in tante rate annue fino allo scadere del decennio, a credito dell'Ente mutuario, alla Cassa depositi e prestiti, e di tali versamenti si terra' conto a scomputo delle annualita' da esigersi in seguito per l'ammortamento del mutuo.
[8]Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escomputo di delegazioni di futura scadenza.
[9]Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui godranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai Consorzi.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva