Art. 28
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[1](Articoli 7 e 8 legge 5 gennaio 1922, n. 54).
[2]Il contributo dello Stato a favore di Enti ammessi al mutuo, potra' essere corrisposto nella misura di L. 4 d'interesse annuo per ogni 100 lire di capitale mutuato, per un solo decennio.
[3]In tal caso, il Ministero di agricoltura paghera', alla fine di ogni anno, alla Cassa depositi e prestiti per conto della Provincia, del Comune e del Consorzio che costruisce l'opera d'irrigazione per un periodo non superiore a cinque anni, una somma corrispondente alla rata di ammortamento del capitale mutuato, fino a raggiungere l'ammontare complessivo delle 10 rate del concorso statale, scontato al 4 per cento.
[4]In ogni caso il pagamento alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero di agricoltura, delle rate di ammortamento del capitale mutuato non potra' protrarsi oltre l'anno successivo a quello nel quale entra in esercizio l'opera d'irrigazione, fermo restando pero' sempre come limite insuperabile il quinquennio di cui sopra.
[5]All'atto dell'approvazione del progetto d'arte delle opere da costruirsi, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, nella cui circoscrizione si debbono svolgere i lavori, stabilira' il periodo massimo nel quale le opere dovranno essere compiute. In caso di sospensione dei lavori, e' fatto obbligo all'Ente costruttore ed a tutto suo rischio, di darne avviso in forma legale all'ufficio del Genio civile competente, il quale riferira' al Ministero di agricoltura per i provvedimenti di sua competenza.
[6]Ove le localita' nelle quali vengono a trovarsi le opere di irrigazione appartengano alla circoscrizione di piu' uffici del Genio civile sara' competente quell'Ufficio nella circoscrizione del quale i lavori avranno maggiore importanza.
[7]Qualora le rate di ammortamento come sopra pagate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti, per conto di Provincie, Comuni e Consorzi irrigui, non raggiungano l'ammontare complessivo della somma risultante dalle dieci quote di concorso, scontate al 4%, la rimanenza sara' versata successivamente in tante rate annue fino allo scadere del decennio, a credito dell'Ente mutuario, alla Cassa depositi e prestiti, e di tali versamenti si terra' conto a scomputo delle annualita' da esigersi in seguito per l'ammortamento del mutuo.
[8]Le somme versate dal Ministero di agricoltura alla Cassa depositi e prestiti saranno imputate in escomputo di delegazioni di futura scadenza.
[9]Le quote di ammortamento e interessi relativi a mutui godranno di privilegio su qualunque altra entrata che fosse percepita dai Consorzi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154
1Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Testo vigente dal 28 luglio 1926 al 4 dicembre 1926 · versione 1 su Normattiva