Art. 3

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[1](Art. 1° legge 29 maggio 1873, n. 1387 e art. 11 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).

[2]I Consorzi per l'irrigazione siano facoltativi od obblligatori sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile, secondo la diversita' dei casi ivi contemplati, e da quelle della presente legge.

[3]Non sono applicabili che ai consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo V della legge (testo unico) 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche.

Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-02;1747~art3 · fonte su Normattiva