Art. 3
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[2]I Consorzi per l'irrigazione siano facoltativi od obblligatori sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile, secondo la diversita' dei casi ivi contemplati, e da quelle della presente legge.
[3]Non sono applicabili che ai consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo V della legge (testo unico) 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva