Art. 658 c.c. — Legato di credito o di liberazione da debito
[1]Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
[2]L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva