Art. 658 c.c.Legato di credito o di liberazione da debito

[1]Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

[2]L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art658 · fonte su Normattiva