Art. 5
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[1](Art. 12 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]I Consorzi d'irrigazione costituiti dopo la promulgazione della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, dovranno avere, come parte integrante della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.
[3]Ove non esista il catasto geometrico si supplira' infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica e un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.
[4]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con apposito regolamento le norme con cui dovra' essere costituito il catasto consorziale e dovra' lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva