Art. 5
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[1](Art. 12 T. U. 22 luglio 1920, n. 1154).
[2]I Consorzi d'irrigazione costituiti dopo la promulgazione della legge 25 dicembre 1883, n. 1790, dovranno avere, come parte integrante della loro costituzione, un regolare catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.
[3]Ove non esista il catasto geometrico si supplira' infrattanto con un catasto che abbia per base la descrizione topografica e un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.
[4]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con apposito regolamento le norme con cui dovra' essere costituito il catasto consorziale e dovra' lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154
1Il Regio Decreto 20 maggio 1926, n. 1154 ha disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il presente decreto ha effetto soltanto nel territorio dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche. Nel detto territorio cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 primo comma, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, e quelle degli articoli dall'1 al 19 e 59 del regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733".
Testo vigente dal 28 luglio 1926 al 4 dicembre 1926 · versione 1 su Normattiva