Art. 7
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[1](Art. 3 legge 28 maggio 1873, n. 1387).
[2]L'Amministrazione del Consorzio ha la capacita' giuridica di rappresentare col mezzo del suo capo il Consorzio in giudizio, nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessino, entro il limite dei poteri stabiliti dal regolamento o statuto.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 19 aprile 1933 · versione 0 su Normattiva