Art. 8
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[1](Art. 4 legge 20 maggio 1873, n. 1387).
[2]La responsabilita' dei consortisti e' limitata alla quota da ciascuno conferita in societa' o determinata nel regolamento.
Testo vigente dal 29 gennaio 1923 al 28 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva