Art. 1
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I Magazzini generali hanno per oggetto: Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate; Di rilasciare speciali titoli di commercio col nome di fedi di deposito e note di pegno;
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 12 agosto 1897 · versione 0 su Normattiva