Art. 1
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[1]I Magazzini generali hanno per oggetto: Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate; Di rilasciare speciali titoli di commercio col nome di fedi di deposito e note di pegno;
[2]((3° di eseguire la vendita volontaria ai pubblici incanti delle merci depositate)).
Testo vigente dal 12 agosto 1897 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva