Art. 3

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1883 al 12 agosto 1897. Leggi il testo vigente →

[1]Sotto la responsabilita' degli esercenti i Magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei Magazzini stessi esservi locali separati destinati a Magazzini privati.

[2]Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 12 agosto 1897 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art3 · fonte su Normattiva