Art. 3
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[1]Sotto la responsabilita' degli esercenti i Magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei Magazzini stessi esservi locali separati destinati a Magazzini privati.
[2]Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.
Testo vigente dal 12 gennaio 1883 al 12 agosto 1897 · versione 0 su Normattiva