Art. 3

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[1]Sotto la responsabilita' degli esercenti i Magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei Magazzini stessi esservi locali separati destinati a Magazzini privati.

[2]((Con le medesime norme potranno essere istituite delle sezioni separate per la vendita ai pubblici incanti delle merci depositate in applicazione del n. 3 dell'articolo 1)).

[3]Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Testo vigente dal 12 agosto 1897 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art3 · fonte su Normattiva