Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1897 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Sotto la responsabilita' degli esercenti i Magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei Magazzini stessi esservi locali separati destinati a Magazzini privati.
[2]((Con le medesime norme potranno essere istituite delle sezioni separate per la vendita ai pubblici incanti delle merci depositate in applicazione del n. 3 dell'articolo 1)).
[3]Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.
Testo vigente dal 12 agosto 1897 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva