Art. 1
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[1]Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno a mazzi di cinquantadue o meno saranno assoggettate ad una tassa di cent. 30 per ogni mazzo.
[2]Se il mazzo oltrepassera' questo numero di carte, la tassa sara' di cent. 50.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 10 novembre 1914 · versione 0 su Normattiva