Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno a mazzi di cinquantadue o meno saranno assoggettate ad una tassa di cent. 30 per ogni mazzo.

[2]Se il mazzo oltrepassera' questo numero di carte, la tassa sara' di cent. 50. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1152

2

Il Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1152 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La tassa di bollo stabilita dall'articolo 1 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2080, sulle carte da giuoco e' elevata a centesimi 50 per i mazzi di 52 carte o meno e a centesimi 80 per i mazzi con piu' di 52 carte".

Testo vigente dal 10 novembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2080~art1 · fonte su Normattiva