Art. 1
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[1]Le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno a mazzi di cinquantadue o meno saranno assoggettate ad una tassa di cent. 30 per ogni mazzo.
[2]Se il mazzo oltrepassera' questo numero di carte, la tassa sara' di cent. 50. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1152
2Il Regio Decreto 22 ottobre 1914, n. 1152 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La tassa di bollo stabilita dall'articolo 1 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2080, sulle carte da giuoco e' elevata a centesimi 50 per i mazzi di 52 carte o meno e a centesimi 80 per i mazzi con piu' di 52 carte".
Testo vigente dal 10 novembre 1914 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva