Art. 7
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[1]E' dichiarata contravvenzione alla presente legge:
[2]1° Il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali;
[3]2° La circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura;
[4]3° Il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione o la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero, quando non siano accompagnati ad un ufficio doganale di confine con bolletta di circolazione.
[5]Questa bolletta di circolazione potra' essere rilasciata da qualunque ufficio doganale o di privativa e sara' valida unicamente per il tempo che sara' fissato nella medesima per il trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine indicata dal richiedente.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 1 gennaio 1880 · versione 0 su Normattiva