Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1880 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]E' dichiarata contravvenzione alla presente legge:

[2]1° Il possesso di mazzi di carte da giuoco non bollate, constatato nei modi legali; 1

[3]2° La circolazione nello Stato di carte da giuoco di fabbricazione estera, tanto in mazzi che in fogli interi non bollati, quando non siano accompagnati con bolletta doganale di cauzione ad un ufficio del bollo per la bollatura;

[4]3° Il possesso fuori dei locali destinati alla fabbricazione o la circolazione nello Stato di mazzi di carte da giuoco bollate per l'estero, quando non siano accompagnati ad un ufficio doganale di confine con bolletta di circolazione.

[5]Questa bolletta di circolazione potra' essere rilasciata da qualunque ufficio doganale o di privativa e sara' valida unicamente per il tempo che sara' fissato nella medesima per il trasporto dalla fabbrica alla dogana di confine indicata dal richiedente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1879, n. 5165

1

La L. 29 giugno 1879, n. 5165 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nella contravvenzione preveduta nel numero 1 dell'articolo 7 della legge del 13 settembre 1874, n. 2080 (Serie 2ª), e' compresa, ed allo stesso modo punita, anche la introduzione della carta da giuoco bollata di un mazzo gia' usato in altro mazzo di carte nuove, ovvero l'applicazione del bollo di una carta usata sopra una carta nuova".

Testo vigente dal 1 gennaio 1880 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2080~art7 · fonte su Normattiva