Art. 111
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[1]I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:
[2]1° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta';
[3]2° Non siano ammogliati, ne' vedovi con prole;
[4]3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
[5]4° Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi;
[6]5° Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;
[7]6° Facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva