Art. 111
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[1]((I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:
[2]1° Abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
[3]2° Non siano ammogliati ne' vedovi con prole;
[4]3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
[5]4° Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale pronunziata dai Tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o per vagabondaggio;
[6]5° Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;
[7]6° Facciano risultare dal consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;
[8]7° Sappiano leggere e scrivere.
[9]I militari che domandino di essere ammessi nell'arma dei carabinieri Reali non devono avere oltrepassata l'eta' di 26 anni, se appartenenti alla 2ª o alla 3ª categoria, e l'eta' di anni 35 se provenienti dalla 1ª categoria.
[10]I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purche' sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26° anno di eta', o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ossivvero come musicanti, maniscalchi, o vivandieri.
[11]I giovani ammessi negli Istituti militari possono essere arruolati compiuto il diciassettesimo anno di eta')).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva