Art. 116
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[1]Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli e' ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un anno solo di permanenza sotto le armi. Siffatto arruolamento puo' essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanita'.
[2]Per essere ammesso a questo arruolamento speciale, il giovane deve soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 111 ed inoltre:
[3]1° Dimostrare con appositi esami disposti dal Ministro della Guerra di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;
[4]2° Pagare alla Cassa militare la somma che sara' ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potra' sorpassare le lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e le lire 1500 per gli altri.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva