Art. 116
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[1]((Oltre l'arruolamento volontario, di cui nei precedenti articoli, e' ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea, coll'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.
[2]Siffatto arruolamento puo' essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanita' e di sussistenza.
[3]Per essere ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve avere compiuto il diciassettesimo anno di eta', e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 111, ed inoltre:
[4]1° Dimostrare, con appositi esami, disposti dal Ministro della Guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;
[5]2° Pagare alla Cassa militare la somma che sara' ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potra' sorpassare lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e lire 1500 per gli altri)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva