Art. 120
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Gli studenti delle Universita' e degli Istituti assimilati, i quali prima dell'estrazione a sorte della leva della propria classe dichiarino d'accettare l'assegnazione alla 1ª categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno di eta' la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammessione sotto le armi.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva