Art. 120
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[1]((Gli studenti delle Universita' o degli Istituti assimilati, i quali pel numero estratto a sorte siano arruolati nella prima categoria, possono ottenere dal Ministro della Guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di eta'.
[2]Cessa per essi l'ottenuto benefizio compiuta che abbiano questa eta' od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; eppero' sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sara' chiamata sotto le armi)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva