Art. 121

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[1]Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nella armata di mare o vi servano in virtu' di R. decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art121 · fonte su Normattiva