Art. 121
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nella armata di mare o vi servano in virtu' di R. decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.
[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva