Art. 121
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[1]((Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare, o vi servano in virtu' di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.
[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi; e qualora gli ufficiali dell'esercito permanente dispensati dalla effettivita' di servizio per dimissione volontaria non abbiano servito almeno due anni colla qualita' d'ufficiale o come militare di truppa, dovranno prestare un altr'anno di servizio come militare di truppa, compiuto il quale, saranno inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva