Art. 124
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Contraggono la ferma permanente i carabinieri Reali, i capi armainoli, i musicanti, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i volontari di cui all'art. Contraggono la ferma temporanea di 12 anni gli uomini di prima categoria destinati ai vari corpi dell'esercito eccettuati quelli di cavalleria; quella di 9 anni gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva