Art. 124

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[1]((Contraggono la ferma permanente i capi armaiuoli, i musicanti e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i carabinieri Reali che siano promossi al grado di vicebrigadiere.

[2]Contraggono la ferma temporanea di nove anni gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria, e coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri Reali; quella di 12 anni gli uomini di prima categoria destinati agli altri corpi dell'esercito)).

Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art124 · fonte su Normattiva