Art. 124
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[1]((Contraggono la ferma permanente i capi armaiuoli, i musicanti e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i carabinieri Reali che siano promossi al grado di vicebrigadiere.
[2]Contraggono la ferma temporanea di nove anni gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria, e coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri Reali; quella di 12 anni gli uomini di prima categoria destinati agli altri corpi dell'esercito)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva