Art. 128
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[1]Gli allievi carabinieri ed i militari di qualunque altro corpo dell'esercito, nel passaggio ai carabinieri Reali, avranno diritto che la ferma permanente cui sono obbligati in virtu' dell'articolo 124 abbia a decorrere dal giorno del loro primitivo arruolamento.
[2]Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualita' di capi armaiuoli dovranno contrarre la ferma permanente la quale cominciera' dal giorno dell'ammessione in tale qualita', cessando pero' l'obbligo di terminare quella in corso.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva