Art. 128

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[1]((I carabinieri Reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero gia' prestato uno o piu' anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei RR. carabinieri.

[2]Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualita' di capiarmaiuoli, dovranno contrarre la ferma permanente, la quale cominciera' dal giorno dell'ammessione in tale qualita', cessando pero' l'obbligo di terminare quella in corso)).

Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art128 · fonte su Normattiva