Art. 130

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[1]Non e' computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

[2]Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi oradetti le frazioni di anno sono valutate per anni interi.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art130 · fonte su Normattiva