Art. 130
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[1]((Non e' computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da Tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
[2]Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra i militari con ferma permanente dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la ferma intrapresa, ed i militari con ferma temporanea saranno trasferti di classe, computando come un anno intiero le frazioni di anno superiori a 5 mesi)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva