Art. 138

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →

[1]Sempreche' riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

[2]1° Sino a quattro successive rafferme con premio i sott'ufficiali dei carabinieri Reali;

[3]2° A tre successive rafferme con premio, i sott'ufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e invalidi;

[4]3° A due rafferme con premio, i carabinieri Reali, non sott'ufficiali, i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e i maniscalchi;

[5]4° Ad una sola rafferma con premio, tutti gli altri caporali indistintamente ed i soldati musicanti, trombettieri e sellai.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art138 · fonte su Normattiva