Art. 138
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[1]Sempreche' riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:
[2]1° Sino a quattro successive rafferme con premio i sott'ufficiali dei carabinieri Reali;
[3]2° A tre successive rafferme con premio, i sott'ufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e invalidi;
[4]3° A due rafferme con premio, i carabinieri Reali, non sott'ufficiali, i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e i maniscalchi;
[5]4° Ad una sola rafferma con premio, tutti gli altri caporali indistintamente ed i soldati musicanti, trombettieri e sellai.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva