Art. 138
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[1]((Sempreche' riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:
[2]1° A tre successive rafferme con premio i carabinieri Reali, siano o no graduati, ed i sottufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e gli invalidi;
[3]2° A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali delle compagnie di sussistenza ed i manescalchi;
[4]3° Ad una rafferma con premio i soldati musicanti, trombettieri e sellai, non che gli appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza.
[5]Compiuta una o piu' rafferme con premio, i carabinieri Reali ed i sottufficiali delle varie armi possono ottenere di continuare il servizio sotto le armi mediante successive rafferme di un anno senza premio.
[6]I sottufficiali delle varie armi che contino 12 anni di servizio effettivo e riuniscano le condizioni per essere nominati scrivani locali, possono rimanere sotto le armi con successive rafferme di un anno finche' possa avere luogo la loro nomina a scrivano locale ed essere cosi' in grado di concorrere agli impieghi di ufficiale d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, secondo il diritto loro accordato dalla legge 22 luglio 1881, n. 341. La rafferma in corso s'intendera' cessata il giorno stesso della loro nomina a scrivano locale)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva