Art. 140
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[1]Il premio di ogni rafferma e' di lire 150 annue.
[2]Finche' rimane sotto le armi, sempre pero' appartenendo alla truppa, il militare raffermato godra' di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.
[3]I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva