Art. 140

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →

[1]Il premio di ogni rafferma e' di lire 150 annue.

[2]Finche' rimane sotto le armi, sempre pero' appartenendo alla truppa, il militare raffermato godra' di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

[3]I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art140 · fonte su Normattiva