Art. 140
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[1]((Il premio di ogni rafferma e' di lire 150 annue.
[2]Finche' rimane sotto le armi, sempre pero' appartenendo alla truppa, il militare raffermato godra' di altrettanti di questi premi quanto sono le rafferme contratte.
[3]I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.
[4]Finche' il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui allo articolo seguente non possono cedersi ne' sequestrarsi; eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva