Art. 147
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Questo caposoldo decorrera' dal giorno della promozione al grado di sergente, e durera' sino a tanto che il sott'ufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi, o non faccia passaggio in una delle posizioni od in uno dei corpi menzionati nell'articolo precedente.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva