Art. 147
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Questo caposaldo decorrera' dal giorno della promozione a sottufficiale e durera' sino a che il sottufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi o non faccia passaggio in una delle posizioni menzionate nell'articolo precedente, o nel corpo invalidi e veterani)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva