Art. 160
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[1]I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono esaminati dal Consiglio di leva e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono arruolati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.
[2]Qualora siano riconosciuti inabili al servizio sono riformati.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva