Art. 160

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[1]((I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati sono esaminati dal Consiglio di leva, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e se alla 1ª, sono avviati subito sotto le armi.

[2]Qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, possono anche ottenere di essere assegnati alla 3ª categoria, purche' pero' non vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli, durante la loro renitenza.

[3]I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3ª categoria se non si trovano piu' nelle condizioni che sussistevano all'epoca della leva.

[4]Ove siano riconosciuti inabili al servizio militare, sono riformati)).

Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art160 · fonte su Normattiva