Art. 160
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[1]((I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati sono esaminati dal Consiglio di leva, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e se alla 1ª, sono avviati subito sotto le armi.
[2]Qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, possono anche ottenere di essere assegnati alla 3ª categoria, purche' pero' non vi si opponga il fatto di altre esenzioni godute da fratelli, durante la loro renitenza.
[3]I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 3ª categoria se non si trovano piu' nelle condizioni che sussistevano all'epoca della leva.
[4]Ove siano riconosciuti inabili al servizio militare, sono riformati)).
Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva