Art. 170

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Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 95, 96, 98 e 125 della presente legge saranno applicate a tutti coloro che alla data del 7 giugno 1875 si trovavano ascritti all'esercito sotto le armi od in congedo illimitato.

Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art170 · fonte su Normattiva