Art. 170

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((L'obbligo di servizio nella milizia mobile stabilito pei sottufficiali in congedo illimitato a senso dell'articolo 133, e' applicato ai sottufficiali che si trovino sotto le armi il primo luglio Il disposto dell'articolo 126 e quello del 2° capoverso dell'articolo 129 della presente legge e' applicato ai militari di 2ª categoria delle classi ascritte al 1° luglio 1882 all'esercito permanente; ed il disposto dell'articolo 126 e' applicato anche alle classi di 2ª categoria, ascritte alla data stessa alla milizia mobile, della quale continueranno a far parte fino al termine dell'obbligo di servizio dall'articolo stesso 126 stabilito.

[2]La riduzione del servizio sotto le armi a quattro anni per la cavalleria, stabilita dall'articolo 125 della presente legge, e' applicabile soltanto a coloro che vi saranno ascritti dopo la pubblicazione della presente legge)).

Testo vigente dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art170 · fonte su Normattiva