Art. 173
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[1]I militari riassoldati con premio che terminata la ferma contratta cessino dal servizio sotto le armi, o vengano promossi ufficiali rinunciando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento la cui rendita sia eguale ai due terzi della pensione stessa.
[2]La Cassa militare continuera' a provvedere al pagamento dei premi dei riassoldati secondo le leggi del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, alle pensioni vitalizie ovvero alla loro capitalizzazione.
Testo vigente dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva